Art. 48.
(Migliore tecnologia disponibile).

      1. Per migliore tecnologia disponibile si intende l'ultima fase di sviluppo di attività, processi e relativi metodi di esercizio, indicante l'idoneità pratica di determinate tecniche nel prevenire oppure, se ciò non

 

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è fattibile, nel ridurre al minimo le emissioni nell'ambiente, globalmente inteso, senza la predeterminazione in termini vincolanti di una tecnologia specifica o di determinate tecniche.
      2. Il termine «migliore» qualifica le tecniche più efficaci per realizzare un elevato livello di protezione ambientale, tenendo presenti gli utili potenziali ed i costi possibili dell'intervento ovvero della sua omissione.
      3. Il termine «disponibile» qualifica le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione nel pertinente contesto imprenditoriale, in condizioni economicamente valide e che siano ragionevolmente accessibili all'operatore.
      4. Nella scelta della migliore tecnologia disponibile devono essere prese in considerazione tecniche a scarsa produzione di rifiuti con miglioramento del recupero e del riciclo delle sostanze generate ed usate nel processo, il consumo di materie prime ed energia, la natura per volume delle emissioni interessate e la scadenza per l'installazione delle tecniche.